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Polizia Locale, per il Personale Turnista c’è la maggiorazione festiva?

lentepubblica.it • 1 Ottobre 2019

polizia-locale-personale-turnista-maggiorazione-festivaMaggiorazione festiva per il personale turnista della Polizia Locale: ecco cosa ha stabilito la Sentenza 21412/2019 della Corte di Cassazione.


Polizia Locale, per il Personale Turnista c’è la maggiorazione festiva?

Con la Sentenza 21412/2019 la Corte di Cassazione ha affrontato il caso di alcuni agenti di polizia locale che avevano chiesto la condanna dell’ente al pagamento del compenso aggiuntivo. Previsto dall’art. 24, comma 2, CCNL comparto Regioni Autonomie locali 14.9.2000.

E rivendicato per l’attività prestata nelle giornate festive infrasettimanali. Il tutto in cumulo con la maggiorazione già percepita per il lavoro prestato in turno nei giorni festivi ai sensi dell’art. 22, comma 5, dello stesso contratto.

Polizia Locale, per il Personale Turnista c’è la maggiorazione festiva?

I giudici chiariscono nella sentenza che

“ove la prestazione cada in giornata festiva infrasettimanale (come in quella domenicale) si applica l’art. 22, comma 5, del CCNL 14.9.2000 comparto Autonomie locali. Che compensa il disagio con la maggiorazione del 30% della retribuzione.

Mentre il disposto dell’art. 24 – che ha ad oggetto l’attività prestata dai lavoratori dipendenti in giorni festivi infrasettimanali, oltre l’orario contrattuale di lavoro – trova applicazione soltanto quando i predetti lavoratori siano chiamati a svolgere la propria attività, in via eccezionale od occasionale, nelle giornate di riposo settimanale. Che competono loro in base ai turni, ovvero in giornate festive infrasettimanali al di là dell’orario di lavoro; 

[…] Pertanto, in relazione al lavoro prestato in giorni festivi, il lavoratore turnista ha diritto alla maggiorazione di cui all’art. 24, comma 1 CCNL quando ciò avvenga in coincidenza con il giorno destinato al riposo settimanale (in tal caso, la maggiorazione spetta in aggiunta al riposo compensativo). E ha diritto alla corresponsione del compenso di cui all’art. 24, comma 2 (in alternativa al riposo compensativo) quando la prestazione sia resa in giorno festivo oltre il normale orario di lavoro. Infine ha diritto al solo compenso di cui all’art. 22, comma 5, per la prestazione resa in giorno festivo in regime di turnazione ed entro il normale orario di lavoro”.

A questo link il testo completo della Sentenza.

 

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
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